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Proprietari e altri soggetti
Tra i tanti risvolti legali di "responsabilità", questo è sicuramente uno dei più interessanti e da approfondire. Vediamo perché.
Nei due articoli precedenti ho affrontato il tema della responsabilità per i danni cagionati durante l’attività di volo da diporto o sportivo verso i terzi in generale e della responsabilità del pilota verso il terzo trasportato.
Il proprietario – Non ho invece fatto riferimento alla figura del proprietario dell’apparecchio e/o ad altri soggetti indirettamente coinvolti nell’attività di volo. E ciò perché il legislatore non ha previsto, con la legge 106/85 o con il suo Regolamento di attuazione (neppure nel nuovo testo attualmente in fase di approvazione) alcuna automatica estensione di responsabilità al proprietario, diversamente da quanto operato in altra materia (ad esempio –e tipicamente- per la circolazione degli autoveicoli). Questa il legislatore non ha previsto, con la legge 106/85 e neppure nel nuovo 404, alcuna automatica estensione di responsabilità al proprietarioscelta è stata oggetto di motivata critica da parte della dottrina più attenta la quale ha rilevato che l’individuazione di un ulteriore soggetto responsabile, a fianco del pilota, avrebbe rappresentato una forma significativa di maggior tutela del danneggiato affiancando all’intero patrimonio del danneggiante quello del proprietario dell’apparecchio ed ottenendo così una più ampia garanzia di solvibilità ai fini del risarcimento, specie oggi che il valore commerciale di alcuni “ultraleggeri” non può più considerarsi modesto e dunque potrebbe rappresentare, esso solo, parziale garanzia dell’adempimento dell’obbligo risarcitorio.
Tuttavia non può escludersi totalmente un coinvolgimento del proprietario in caso di sinistro. Infatti il proprietario potrebbe essere chiamato a rispondere solidalmente al pilota dei danni cagionati mediante l’utilizzazione del suo apparecchio in tutti i casi in cui fosse ipotizzabile una sua responsabilità concorrente con quella del pilota, a diverso titolo e pur sempre in applicazione di principi generali del diritto: ad esempio per incauto affidamento, ossia nell’ipotesi di affidamento dell’apparecchio a soggetto non munito di abilitazione o comunque palesemente non in grado di condurlo. Altri casi sono rimessi all’immaginazione del lettore e alla ancor più fervida fantasia della realtà quotidiana.
In questo senso mi permetto di citare una risalente decisione di un giudice di merito penale che, in occasione di un incidente di volo con conseguenze tragiche, affermò la penale responsabilità dell’imputato per aver colposamente affidato ad altri il proprio apparecchio (nel caso, un “leonardino”) malgrado eccedesse i limiti di peso imposti dalla legge, così motivando: “Il proprietario di un veicolo risponde degli eventi illeciti materialmente conseguiti all’affidamento del veicolo stesso ad un terzo se tale affidamento è colposo, laddove la colposità può ben risiedere nell’inosservanza delle prescrizioni normative finalizzate ad assicurare l’incolumità di chi si appresti ad esercitare una certa attività”.
Eccesso di limiti di peso: cose del passato, ovviamente.
Minorenni – Oltre al pilota e al proprietario anche altri soggetti possono essere coinvolti passivamente in caso di danni cagionati durante la condotta di volo.
Deve infatti considerarsi che, a norma dell’art. 17 del Regolamento in vigore (ma il futuro D.P.R:. ha previsione analoga) possono essere ammessi ai corsi per il conseguimento dell’attestato di idoneità a svolgere attività di volo da diporto o sportivo anche candidati che abbiano compiuto 16 anni, purchè vi sia l’assenso di chi esercita nei loro confronti la potestà genitoriale. E siccome non sono previsti limiti di età diversi per il conseguimento dell’attestato, deve ritenersi -come è pacificamente ritenuto- che l’attività di volo possa essere svolta anche da piloti minorenni. Quid juris in caso di sinistro cagionato da minore munito di regolare attestato?
Trascurando il caso, invero piuttosto improbabile, di responsabilità a titolo contrattuale, deve rammentarsi che a norma dell’art. 2048 codice civile “il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati (cioè non coniugati e affidati a un curatore) o delle persone soggette a tutela che abitano con essi. / …/ Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”. Ovviamente in questo caso la prova liberatoria non attiene ad un ipotetico intervento durante la condotta di volo, bensì ai doveri di istruzione e vigilanza che incombono sui genitori.
La casistica in argomento, vastissima in punto di danni cagionati da minori in sede scolastica, è del tutto inesistente, a quanto mi consta, per quanto attiene al volo da diporto o sportivo. Non è dunque possibile definire con chiarezza in cosa debba consistere la prova liberatoria imposta ai genitori ai fini dell’esonero di responsabilità. In via astratta può ritenersi che aver fatto acquisire l’attestato al minore presso una scuola certificata, sotto la guida di istruttore qualificato e autorizzato e a seguito del superamento di esame pubblico possa consentire ai genitori del danneggiante la prova di aver debitamente vigilato sulla preparazione specifica del figliolo, così liberandosi da responsabilità. In tal senso può essere richiamata, per analogia, una decisione resa dalla Corte di Cassazione in materia di circolazione stradale (nella specie era stata esclusa la responsabilità dei genitori di un minore che, alla guida di un motociclo, aveva investito un uomo provocandogli gravi danni alla persona, per avere essi fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per educare adeguatamente il figlio e prepararlo alla necessaria autonomia, in particolare, per ciò che rilevava nella fattispecie, facendogli conseguire la necessaria patente).
Può essere infine considerata la responsabilità del produttore dell’apparecchio – o di parti di esso – per accertata difettosità del prodottoIl produttore – Può essere infine considerata la responsabilità del produttore dell’apparecchio – o di parti di esso – per accertata difettosità del prodotto. Come è noto, l’ordinamento giuridico italiano ha recepito la Direttiva CEE 25 luglio 1985 in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi mediante il D.P.R. 24 maggio 1988 n. 224 che, ai sensi della legge 16 aprile 1987 n. 183, ha disciplinato analiticamente la materia con disposizioni applicabili a tutti i prodotti messi in circolazione dopo il 30 luglio 1988. Con tale normativa la Comunità europea prima e il legislatore nazionale poi hanno inteso perseguire un’armonizzazione delle discipline giuridiche nazionali in materia di responsabilità del produttore e hanno individuato nel consumatore – utilizzatore il titolare di veri e propri diritti soggettivi in caso di danno derivante da difettosità del prodotto commercializzato. Molto sinteticamente, il produttore “è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto” (art. 1 D.P.R. 224/1988); “si considera produttore anche chi si presenti come tale apponendo il proprio nome, marchio o segno distintivo sul prodotto” (art. 3 D.P.R. cit.); il prodotto si considera difettoso quando, tra l’altro, “non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze tra cui … l’uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere” (art. 5 D.P.R. cit.); “il prodotto è messo in circolazione quando sia stato consegnato all’acquirente, all’utilizzatore …” (art. 7 D.P.R. cit.); ai fini della tutela del suo diritto “il danneggiato deve provare il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno” (art. 8 D.P.R. cit.); è risarcibile “il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali” (art. 11 D.P.R. cit.).
Dalla normativa appena riferita può trarsi la ragionevole deduzione che nell’ipotesi in cui un incidente di volo con conseguenze lesive per il pilota e/o il passeggero potesse essere imputato casualmente a difetto di fabbricazione dell’apparecchio o di parti significative di esso, il danneggiato sarebbe titolare di azione risarcitoria nei confronti del produttore (inteso nel senso ampio specificato dalla norma citata).
E non è priva di rilievo, in relazione, la disciplina prevista dall’art. 23 del citato D.P.R. 224/1988 secondo cui “è nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei confronti del danneggiato, la responsabilità prevista” dalla normativa in esame.
Nel prossimo articolo cercherò di passare dall’esame delle responsabilità e dei correlativi rischi allo strumento tipico per farvi fronte: la copertura assicurativa.
Sperando che il mio lettore non abbia già permutato il suo ultraleggero con un bel gommone.
Approfondimenti
- Antonini, Il sistema della responsabilità derivante dall’utilizzazione degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo, in Resp. civ. Prev. 1993
- Alpa e altri, La responsabilità per danno da prodotti difettosi, Milano, 1990, 264. Alpa, La responsabilità civile, Milano, 1999, 348.
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